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31/01/08 - D.L. 21.11.2007, n. 231 - Novità operative per i mediatori creditizi

A seguito di chiarimenti ottenuti dai competenti uffici ministeriali, riportiamo le principali novità interessanti l'operatività dei mediatori creditizi conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 21.11.2007, n. 231

Dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (D.lgs. 21/11/2007 n. 231). 
L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni saranno disponibili nelle sezioni del sito che trattano le rispettive materie.

Fino all’emanazione del regolamento previsto dal D.L. i compiti e le funzioni attribuiti alla U.I.F. sono esercitati, in via provvisoria, dal Servizio Antiriciclaggio del soppresso UIC.

Continuano ad applicarsi le disposizioni in ordine agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione documenti e registrazione delle informazioni, salvo quanto di seguito riportato:

  • detti obblighi si riferiscono ad operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000,00;
  • i mediatori creditizi adempiono all'obbligo di registrazione limitandosi a trasmettere, entro 30 giorni dall'operazione, all'intermediario finanziario di riferimento tutte le informazioni che quest'ultimo è tenuto a registrare nell'Archivio Unico Informatico (vedi fac-simile nell'area riservata soci);
per i mediatori creditizi viene meno, quindi, l'obbligo di tenere
l'archivio unico cartaceo (registro)  o informatico.


Dal 30 aprile 2008:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00;
  • gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad euro 5.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.



Clicca qui per leggere il testo del decreto



   
   
Ufficio Italiano Cambi